Decreto Legge n. 207 del 30 Dicembre 2008 - in vigore dal 01 Gennaio 2009
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 Dicembre 2008
L’articolo 44 del D.L. 207/2008, conosciuto come “Mille Proroghe”, ha introdotto sostanziali variazioni nell’impianto sanzionatorio del Codice Privacy (D.L. 196/03).Di seguite sono riportate le suddette variazioni :
· Art. 161 : l’inidonea od omessa informativa all’interessato (art. 13) , precedentemente sanzionata da Euro 3.000,00 a Euro 18.000,00, è ora sanzionata da Euro 6.000,00 a Euro 36.000,00 ;
· Art. 162 c.1 : la cessione illecita dei dati (art. 16 c.1 b), precedentemente sanzionata da Euro 5.000,00 a Euro 30.000,00, è ora sanzionata da Euro 10.000,00 a Euro 60.000,00 ;
· Art. 162 c.2 : la violazione della comunicazione di dati idonei a rilevare la stato di salute (art. 84 c.1), precedentemente sanzionata da Euro 500,00 a Euro 3.000,00, è ora sanzionata da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00 ;
· Art. 162 c.2 bis (aggiunto) : per la mancata adozione delle Misure Minime di Sicurezza (art. 33 e allegato B) o per il trattamento illecito dei dati (art. 167) è applicata, in ogni caso, la sanzione amministrativa da Euro 20.000,00 a Euro 120.000,00, fermo restando la possibile reclusione da 6 mesi a 3 anni ;
· Art. 162 c.2 ter (aggiunto) : in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione o di divieti effettuati dal Garante (art. 154 c.1 c e d) è in ogni caso applicata la sanzione amministrativa da Euro 30.000,00 a Euro 180.000,00 ;
· Art. 163 : l’omessa o incompleta notificazione dell’informativa al Garante, nei casi nella quale è prevista, precedentemente sanzionata da Euro 10.000,00 a Euro 60.000,00, è ora sanzionata da Euro 20.000,00 a Euro 120.000,00 ;
· Art. 164 : omettere o rifiutare informazioni o rifiutare di esibire documenti richiesti dal Garante, precedentemente sanzionati da Euro 4.000,00 a Euro 24.000,00, sono ora sanzionati da Euro 10.000,00 a Euro 60.000,00 ;
· Art. 164 bis c.1 (aggiunto) : Se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163, 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati nella misura dei due quinti ;
· Art. 164 bis c.2 (aggiunto) : in caso di più violazioni di un’unica o più disposizioni, ad eccezione di quelle previste agli artt. 162 c.2, 162 bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione da Euro 50.000,00 a Euro 300.000,00 ;
· Art. 164 bis c.3 (aggiunto) : in casi di maggiore gravità e rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati o quando la violazione coinvolge numerosi interessati, le sanzioni, di cui al presente Capo, raddoppiano ;
· Art. 164 bis c.4 (aggiunto) : le sanzioni di cui al presente capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.



























